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Ordinanza — n. 19250/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription grounds, ruling the 2017 suspension rule applies to crimes committed before 2020.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments regarding the prescription of a crime. The appellant argued that the 2017 suspension rule should not apply because a subsequent 2021 law abrogated it, violating the principle of favor rei. The court rejected this, noting that the Supreme Court had already confirmed the 2017 rule applies to crimes committed between August 2017 and December 2019, and the appeal could not address prescription occurring after the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 4 cod. pen.; Art. 159 cod. pen.: The principle of favor rei does not allow a party to ignore a subsequent law that is more favorable when the substantive rule regarding the suspension of prescription remains applicable to the specific timeframe of the offense.

Parole chiave

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prescription of crime suspension of prescription favor rei principle legal retroactivity manifestly unfounded appeal statutory interpretation Corte di Cassazione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 4 cod. pen.
Ivan Di Cesare ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 2 comma 4 cod. pen. riguardo alla prescrizione del reato.
Art. 159 cod. pen.
legge Orlando), mentre la disposizione in tal senso introdotta all'art. 159 cod. pen. era stata abrogata dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
L. 23 giugno 2017, n. 103
L. 27 novembre 2021, n. 134
art. 2 comma 4 cod. pen
Ivan Di Cesare ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 2 comma 4 cod. pen.
art. 159 cod. pen
legge Orlando), mentre la disposizione in tal senso introdotta all'art. 159 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca
pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. U. n. 23428 del 2/3/2005, Bracale
Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli
231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N.
Sez. Un. n. 8863 del 23/01/2025, Muratori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE IVAN nato a PALERMO il 17/02/1990 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 6543/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Ivan Di Cesare ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 2 comma 4 cod. pen. riguardo alla prescrizione del reato. Sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di dover tener conto ai fini della prescrizione di un peridoto di sospensione della stessa di mesi 6 e gg. 4 ai sensi della I. 103/2017 (c.d. legge Orlando), mentre la disposizione in tal senso introdotta all'art. 159 cod. pen. era stata abrogata dall'art. 2 I. 134/2021.

Sarebbe stato, quindi violato, il principio del favor rei nel momento in cui si è ritenuta non applicabile la legge successiva più favorevole. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata 2. Il motivo in questione è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la moti- vazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale dà atto (pagg. 2 e ss.) che il reato in contestazione il 23/05/2024, quando è stata pronunciata la sentenza impugnata, non era pre- scritto dovendo tenersi conto di mesi 6 e gg. 4 di sospensione ex I. 103/2017), ed essendo dunque destinato a prescriversi il 22/12/2024. Correttamente la Corte palermitana ha ritenuto che il reato per cui, si procede non era prescritto all'atto dell'emanazione della sentenza impugnata, in quanto è stato commesso nel giugno 2019 e dunque ricade sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134 ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

Ben prima della proposizione dell'odierno ricorso (depositato 1'11/02/2025) —il che ne determina la manifesta infondatezza— era stata resa nota l'informa- zione provvisoria n. 19/2024 diramata da questa Suprema Corte, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 delle Sezioni Unite nel proc. P.G. c/Polichetti Angelo che erano state chiamate a verificare: «se la disciplina della sospensione N. 6543/2025 R.G. del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019».

Ed era stato reso noto che il Supremo Consesso aveva dato risposta affer- mativa al quesito, accogliendo la soluzione fatta propria nella quasi totalità delle pronunce massimate. In particolare, è stato affermato che: «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017; per i reati commessi a partire dall'i gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021». Di ciò, benché la sentenza in questione non sia stata ancora depositata, danno atto, peraltro, anche Sez.

U n. 8863 del 23/01/2025 dep. il 03032025, Muratori, ove si legge che: «Invero, le Sezioni Unite, con decisione emessa il 12 dicembre 2024, e resa nota al pubblico mediante notizia di decisione, esaminando la speci- fica questione, hanno affermato che, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescri- zione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo intro- dotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134.

4. Né in questa sede può essere valutata la questione di un'eventuale decla- ratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 6543/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in