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Ordinanza — n. 19246/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction, rejecting reclassification to minor offense due to high quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19246/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defendant argued for reclassification under a minor offense provision, but the court rejected this based on the large quantity of drugs found and the defendant's active role in the crime. The decision emphasizes that all statutory elements, including quantity and modus operandi, must be considered to apply the lesser charge.

Regesto Legislator

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Art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must evaluate all statutory elements, including quantity and modus operandi, to determine if a crime qualifies as a minor offense under the specified provision.

Parole chiave

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drug trafficking conviction minor offense reclassification quantity of drugs inadmissible appeal DPR 309/1990 azione intesa alla dichiarazione di responsabilità determinazione dell'età legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, co.5 d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 21 novembre 2019 nei confronti di Zeeshan Ali per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018
268293; Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.274076).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI ZEESHAN nato il 12/11/1974 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 21 novembre 2019 nei confronti di Zeeshan Ali per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, co.5 d.P.R. cit.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.2). La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi di illogicità, ha ritenuto di disattendere la tesi difensiva in ordine alla riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5 d.P.R. cit., sulla base di una pluralità di elementi. Sul punto i giudici, hanno valorizzato il cospicuo quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato (circa 300 grammi), nonché la circostanza che questi, ponendosi a bordo del veicolo su cui era stata trovata la droga, avesse dimostrato la piena consapevolezza e adesione al programma criminale del coimputato alla guida del veicolo, e, da ultimo, la non sporadicità del comportamento alla luce della condanna, per reati della stessa natura, sia pure intervenuta in data successiva, ritenuta dimostrazione della sua intraneità in contesti criminali dediti allo spaccio.

La pronuncia è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato quali la quantità e qualità delle sostanze stupefacenti (cfr.Sez.6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.274076).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 La Co ig,liera est. La Pr sidente Maria es Arena Donat Ferranti -11)a L:5R.195, (,o Ren