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Ordinanza — n. 19244/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to meet specific statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19244/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hannachi Bassem inadmissible on procedural grounds. The defendant challenged a plea-bargain sentence citing vague arguments regarding the agreement's validity and sentencing excessiveness, which the court found did not align with permissible grounds for review. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain judgments must strictly adhere to statutory grounds; vague assertions regarding the agreement's nature or sentencing excessiveness fail to meet the requirement of a specific legal ground for review.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds procedural dismissal sentencing excessiveness court costs fine gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
cod.proc.pen., ha applicato ad HANNACHI BASSEM la pena di anni 2 e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
art. 129 c.p
L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., all'eccessività della pena irrogata e alla qualificazione del fatto di reato.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANNACHI BASSEM (CUI 05PA4Y8) nato il 18/07/1983 avverso la sentenza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avvii alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, in data 4.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato ad HANNACHI BASSEM la pena di anni 2 e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., all'eccessività della pena irrogata e alla qualificazione del fatto di reato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che non si possa proporre impugnazione finalizzata, come avviene nella specie, a mettere in discussione l'accordo, sulla base di affermazioni del tutto vaghe generiche, puramente assertive.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13