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Ordinanza — n. 19243/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for drug trafficking minor offense due to lack of new arguments and high drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19243/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without presenting new legal grounds. The lower court correctly identified the defendant's professional drug trafficking based on nearly 100 doses and the use of precision scales to mix different substances. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if it fails to critically address the arguments of the contested decision and merely repeats previously rejected criticisms, especially when the facts indicate a professional drug trafficking activity rather than a minor offense.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense inadmissible appeal professional drug dealer lack of new arguments quantitative drug assessment verdetto di colpevolezza risarcimento per atto illecito deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Stillitano Leandro Domenico ricorre, a mezzo del proprio difensore, av- verso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 20 ottobre 2020 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.
Art. 2, D.L. n. 146 del 2013
309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L.
Legge 16 maggio 2014, n. 79
Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera
247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.
Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani
anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv.
Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STILLITANO LEANDRO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 08/04/1998 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; 77-7' v-vv7 N .(573q/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Stillitano Leandro Domenico ricorre, a mezzo del proprio difensore, av- verso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 20 ottobre 2020 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d. P.R., n. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 15/04/2025 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. Demetrio Scarlata, nell'interesse del ricorrente, con cui si insiste per l'inammissibilità e il conseguente accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impu- gnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello. 2.1. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incriminatrice di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cfr. pag. 2 della sentenza impu- gnata), a tal fine evidenziando sia l'elevato numero di dosi rinvenute (quasi pari a 100), sia il rinvenimento sul bilancino di precisione usato dall'imputato di tracce di diverso stupefacente (cocaina), così integrando la condotta censurata un'attività di spaccio di stupefacenti di carattere professionale presumibilmente volta al com- mercio di differenti tipi di droga.

La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme ai dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti N 2025 R.G. dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio- namento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la ven- dita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 13/