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Ordinanza — n. 19239/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to prior agreement on recidiva penalty increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because the parties had previously agreed to the recidiva penalty increase in the appellate chamber ruling. The appellant argued the base sentence incorrectly applied a common aggravating circumstance instead of the contested recidiva, yet the court found the agreement explicit in the hearing record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.: When parties agree on specific penalty increases in the appellate chamber, subsequent challenges to those increases are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal recidiva penalty chamber ruling party agreement costs and fine adeguamento della pena rinuncia al dibattimento orale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Giuseppe Castagna ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
pen e nella sentenza impugnata la Corte ha ritenuto di operare l'aumento sulla pena base aumentata per la contestata recidiva ex art. 99, co.
Art. 61, n. 11 quater, cod. pen.
Considerato che il ricorrente censura che la pena base era stata determinata tenendo conto della circostanza aggravante comune previsto dall'art. 61 n.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
art. 599 bis cod. proc. pen
Giuseppe Castagna ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA GIUSEPPE nato a CATANIA il 17/06/1975 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giuseppe Castagna ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato ex artt. 99 e 61 quater cod. pen. e 73, co. 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Considerato che il ricorrente censura che la pena base era stata determinata tenendo conto della circostanza aggravante comune previsto dall'art. 61 n. 11 quater cod. pen e nella sentenza impugnata la Corte ha ritenuto di operare l'aumento sulla pena base aumentata per la contestata recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen. si chiede l'annullamento della sentenza. Ritenuto il motivo inammissibile atteso che il patto prevedeva espressamente (come risulta dal verbale di udienza del 5.12.2024) l'aumento per la recidiva che la Corte ha recepito.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13