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Ordinanza — n. 19237/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to filing beyond the fifteen-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19237/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was filed after the fifteen-day deadline. The appellant argued that the appeal notice was not properly served, but the court found the appeal was submitted on February 11, 2025, well past the expiration date. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5 bis c.p.p.; Art. 585, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal against an order regarding compensation for unjust detention must be filed within fifteen days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unjust detention compensation fifteen day deadline notification of order court costs and fine facoltà di astenersi dal testimoniare motivo della detenzione ordinanza di necessità incostituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, co. 5 bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza for- malità ai sensi dell'art. 610, co.
Art. 585, co. 1, lett. a) c.p.p.
Il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordi- nanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, come previsto dall'art. 585 co.
art. 314 cod. proc. pen
Stefano Donati ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n 45409 del 16/10/2013, Pelella
Sez. 3 n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi
257554, Sez. 3 n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATI STEFANO nato a SONDRIO il 17/10/1984 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Stefano Donati ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dei comportamenti concreti integranti colpa grave, ritenuti ostativi al chiesto indennizzo.

2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza for- malità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co. 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2018. Da qui la manifesta infondatezza della doglianza di cui alla memoria depositata dal difensore il quale la- menta la mancata notifica dell'avviso di udienza. Il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordi- nanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, come previsto dall'art. 585 co. 1, lett.

a) cod. proc. pen, decorre dalla notifica dell'ordinanza conclu- siva del procedimento al quale, ancorché relativo alla esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti di soggetto nei confronti del quale è stata emessa una ordi- nanza di custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (Sez. 4 n 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554, Sez. 3 n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 2591879). Dagli atti emerge che l'ordinanza impugnata è stata notificata al difen- sore e al ricorrente il 16 gennaio 2025 e il ricorso è stato depositato in data 11 febbraio L'impugnazione sottoposta all'esame di questa Corte, pertanto è proposta oltre il termine di legge.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro