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Ordinanza — n. 19236/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised were too generic and lacked specific legal arguments against the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for driving under the influence, arguing for acquittal under specific procedural articles, but failed to provide concrete evidence or logical critique of the court's findings. The court ruled that the territorial judgment was properly motivated based on significant probative acquisitions, specifically the high blood alcohol level, rendering the appeal's complaints legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances are merely generic and abstract, failing to confront the contested judgment with specific legal arguments or a critical analysis of the reasoning provided by the lower courts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grievances driving under influence blood alcohol level procedural violation lack of specific arguments Cassation appeal allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 530, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
pen., violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla mancata assoluzione dell'imputato ex art. 530, commi 1 e 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAZZI CORRADO SILVESTRO nato a CREMONA il 05/11/1968 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in data 15 febbraio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Cremona, con cui l'imputato Marazzi Corrado Silvestro è stato condannato alla pena condizionalmente sospesa, ridotta per il rito prescelto, nonché in applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, d. Igs. n. 285/1992, di mesi tre, giorni quindici di arresto ed euro 1.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

c) e 2 bis, d. Igs. n. 285/1992, commesso in Paderno Ponchielli il 14 giugno 2022. Ha confermato, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e la confisca del motociclo in sequestro. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alla mancata assoluzione dell'imputato ex art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo di doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, perché in tutto generiche e aspecifiche. La doglianza non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Infatti, la Corte territoriale ha ben argomentato circa la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato imputatogli, ritenendo insussistente l'asserito malfunzionamento del mezzo non certificato da alcuna dichiarazione o documentazione, in considerazione dell'elevato tasso alcolemico riscontratogli pari a 2.00 g/I.

Dunque, per tali ragioni, avuto riguardo alla gravità del fatto, i giudici hanno ritenuto equo e proporzionato il trattamento sanzionatorio, negando la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (fogli 4 e 5 della sentenza impugnata).

3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così d