Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific factual or legal critique of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mazzini Gabriele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for drunk driving, arguing insufficient evidence and lack of motivation regarding his acquittal. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting the lower court properly relied on specific blood alcohol measurements and the short time interval between the accident and police arrival.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaints are generic and aspecific, failing to provide a concrete critique of the factual or legal reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZINI GABRIELE nato a CREMONA il 05/01/1998 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in data 29 gennaio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Cremona, con cui l'imputato Mazzini Gabriele è stato condannato alla pena, ridotta per il giudizio abbreviato e condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies, d. Igs. n. 285/1992, commesso in Castelverde 1'8 ottobre 2022. Ha confermato, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Avverso tale pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla mancata assoluzione del predetto per insufficienza di prove, ai sensi dell'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo di doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, perché in tutto generiche e aspecifiche. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In tal modo, l'impugnazione omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
3. Il motivo risulta, altresì, manifestamente infondato, in quanto inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Infatti, la Corte territoriale ha ben motivato circa la penale responsabilità dell'imputato, il cui stato di alterazione psicofisica, riconducibile ad un abuso di alcolici, è stato rilevato per ben due volte, dalle quali risultava un tasso alcolemico pari a 2,11 g/I nella prima e pari a 2,14 g/I nella seconda misurazione. Inoltre, la tesi difensiva, secondo la quale l'imputato avrebbe assunto bevande alcoliche dopo il sinistro da lui provocato e prima dell'intervento della PG, non ha trovato alcun riscontro negli atti di causa, considerato anche il fatto che i militari sono sopraggiunti in loco 32 minuti dopo l'incidente stradale, tempo alquanto esiguo, affinché il Mazzini potesse trovare e assumere tali sostanze (foglio 3 della sentenza impugnata).
4. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). pk- 1 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Con igliere este ore I