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Ordinanza — n. 19231/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific factual confrontation with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19231/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because all grievances were generic and failed to specifically confront the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing for administrative requalification, lesser sentencing tiers, and voluntary remorse, but the court found these points unsupported by specific factual analysis. Consequently, the appeal was rejected as it did not fulfill the requirement of a reasoned critique against the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and reasoned; generic grievances that do not confront the lower court's specific factual and legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances drug trafficking specific confrontation reasoned critique Cassation procedure voluntary remorse motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p.
Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
Art. 75 D.P.R. n. 309/1990
pen., difetto della motivazione relativamente alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di acquisto di assuntore finalizzato al consumo di gruppo di stupefacente.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
Art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990
pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
pen., difetto della motivazione relativamente alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di acquisto di assuntore finalizzato al consumo di gruppo di stupefacente.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep.
Sez. 6, n. 37078/2007
Sez. 6, n. 37078/2007, Rv.
Sez. 6, n. 31456/2004
237274; Sez. 6, n. 31456/2004, Rv.
Sez. 3, n. 12551/2023
Sez. 3, n. 12551/2023, Rv.
Sez. 4, n. 7464/2019
284319; Sez. 4, n. 7464/2019, Rv.
Sez. 6, n. 1428/2017
278615; Sez. 6, n. 1428/2017, Rv.
Sez. 3, n. 31767/2022
Sez. 3, n. 31767/2022, Rv.
Sez. 4, n. 3946/2021
283823; Sez. 4, n. 3946/2021, Rv.
Sez. 3, n. 25044/2020
280385; Sez. 3, n. 25044/2020, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCHI MASSIMILIANO (CUI 06751RA) nato a ROMA il 21/09/1963 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa in data 21 dicembre 2021 dal locale Tribunale, con cui l'imputato Cucchi Massimiliano è stato condannato alla pena, ridotta per il rito abbreviato nonché in applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di anni due, mesi otto dì reclusione ed euro 12.000 dì multa, in ordine al reato dì cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione per cessione a terzi di gr. 43,03 lordi di sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a circa 178 dosi, commesso in Roma 1'8 ottobre 2021.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., difetto della motivazione relativamente alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di acquisto di assuntore finalizzato al consumo di gruppo di stupefacente. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Con il terzo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., vizio della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento del comma 7 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tutti i profili di doglianza si concretano in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità perché in tutto generiche e aspecifiche, che non si confrontano con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In tal modo, l'impugnazione omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017), Galtelli, Rv. 268822 - 01) Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ben argomentato sull'esclusione della configurabilità dell'ipotesi del consumo di gruppo, in quanto nel caso di specie, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, mancano le condizioni affinché possa essere riconosciuta, essendosi l'imputato limitato a dichiarare in sede di interrogatorio di avere acquistato lo stupefacente con il fine di cederlo ad una serie di soggetti in cambio di corrispettivo non specificando chi fossero (foglio 4 della sentenza impugnata) (cfr.

Sez. 6, n. 37078/2007, Rv. 237274; Sez. 6, n. 31456/2004, Rv. 229272).In riferimento al secondo motivo, i giudici del gravame hanno, con adeguata ed esaustiva motivazione, ritenuto di non riqualificare il fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, in considerazione del quantitativo di stupefacente sequestrato, del numero di dosi ricavabili, degli strumenti rinvenuti, quali bilancino di precisione e materiale di confezionamento, indicativi della destinazione al mercato della sostanza (foglio 4 della sentenza impugnata) (cfr.

Sez. 3, n. 12551/2023, Rv. 284319; Sez. 4, n. 7464/2019, Rv. 278615; Sez. 6, n. 1428/2017, Rv. 271959). In ordine all'ultimo motivo di ricorso, la Corte ha, altresì, correttamente rigettato la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di ravvedimento operoso di cui al comma 7 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, in quanto, in osservanza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'imputato ha solo tentato di ridimensionare la portata della sua responsabilità per fronteggiare un compendio indiziario grave, univoco e concordante derivato dall'accertamento fattuale (foglio 5 della sentenza impugnata) (cfr.

Sez. 3, n. 31767/2022, Rv. 283823; Sez. 4, n. 3946/2021, Rv. 280385; Sez. 3, n. 25044/2020, Rv. 279711).

2. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Cos