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Ordinanza — n. 19230/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for reiterative arguments and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mirko Parrino inadmissible, ruling it merely reiterative of arguments already rejected by the lower courts. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found his reasoning lacked new factual or legal grounds. Consequently, the conviction for street drug trafficking was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the discretionary assessment of non-punishment grounds unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or lacks motivation.

Parole chiave

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drug trafficking conviction non-punishment ground reiterative appeal street drug dealing Cassation inadmissibility responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990
Mirko Parrino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990.
Art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Mirko Parrino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 73, co.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINO MIRKO nato a PALERMO il 23/06/2000 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; z

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mirko Parrino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente e privo di vizi logico- giuridici, a cui il ricorrente non contrappone alcuna valida ragione di fatto o di diritto quanto, piuttosto, una lettura alternativa delle risultanze in atti. Lo stesso dicasi per la memoria fatta pervenire dal difensore dell'imputato.

3. Va in proposito ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi. La Corte territoriale ha posto l'accento non solo sulle modalità del fatto, l'occultamento delle dieci dosi di marijuana e delle dieci stecchette di hashish nel passaruote di un'autovettura parcheggiata nel quartiere Ballarò, il confezionamento in singole dosi pronte per lo spacciò, il peso complessivo, elementi che se per un verso sono stati ritenuti idonei ad inquadrare il fatto nel c.d. "spaccio da strada" con il conseguente inquadramento della condotta nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 sono stati comunque tali da escludere, per il numero non esiguo delle dosi medie singole complessivamente ricavabili dalla sostanza (prossime al centinaio) nonché per l'allarme sociale destato dal pericolo all'offesa della salute pubblica nell'alveo della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 La