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Ordinanza — n. 19222/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-qualifiable error in plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19222/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Laratta and Scicchitano inadmissible without formalities. The defendants challenged a plea agreement sentencing for cannabis cultivation, arguing the court failed to reclassify the offense under a specific legal provision. The court ruled that such challenges are strictly limited to cases where the legal qualification is immediately obvious and eccentric to the charges, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5 c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are inadmissible unless the legal qualification is immediately obvious and eccentric to the charges, excluding mere evaluative errors.

Parole chiave

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plea agreement sentencing cannabis cultivation offense legal qualification error Cassation appeal inadmissibility procedural law limitations responsabilità penale dei minori accusa penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5 c.p.p.
Art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103
Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successi- vamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n.
Art. 444, comma 2 c.p.p.
279842, in moti- vazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione con- tenuta nell'art. 444, comma 2, cod.
artt. 110 cod. pen
in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LARATTA ALEXANDRO nato a CROTONE il 18/12/1991 SCICCHITANO MATTEO nato a CROTONE il 29/01/2002 avverso la sentenza del 29/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alexandro Laratta e Matteo Scicchitano ricorrono, a mezzo del proprio difen- sore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Gup del Tribunale di Crotone ha applicato loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 3 e 4, d.P.R. 309/1990 per avere realizzato e coltivato una coltivazione di cannabis indica dalla quale era possibile ricavare 33.728 dosi medie singole, deducendo, con unico mo- tivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto conte- stato nella previsione di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. citato.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successi- vamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correla- zione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possi- bilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in moti- vazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione con- tenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusiva- mente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica.Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende per ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 La Ci s