Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19221/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural defects not covered by statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Mejdiaj Orand and Sokol Peci inadmissible without formalities. The defendants argued for acquittal and proportionality, but the court noted that only specific grounds regarding the defendant's will, factual correlation, legal qualification, or penalty legality permit cassation appeals. Since the appeals alleged procedural flaws unrelated to these statutory limits, they were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing are strictly limited to specific grounds; other defects render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility statutory grounds for appeal procedural defect exclusion sentencing proportionality review legal qualification error motivi di cassazione adeguamento della pena istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
e alla congruità del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo con il quale nei rispettivi ricorsi si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 110, cod. pen.
D.P.R. n. 309/1990, co. 1, art. 73
artt. 110 cod. pen
in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il motivo con il quale nei rispettivi ricorsi si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui
278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEJDIAJ ORAND nato il 21/04/1995 PECI SOKOL nato il 15/01/1991 avverso la sentenza del 13/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Orand Mejdiaj e Sokol Peci hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Teramo del 13 novembre 2024, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto a fini di spaccio un panetto del peso di kg 1,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina oltre che nove dosi già confezionate occultate all'interno di due autovetture, commesso in Tortoreto (Te) il 20 maggio 2024. Rilevato che il motivo con il quale nei rispettivi ricorsi si deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione;

Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Inoltre il primo rilievo difensivo è palesemente contraddetto dal contenuto della pronuncia con cui si richiama espressamente l'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, esponendo le risultanze investigative che hanno condotto alla pronuncia resa. Quanto al secondo profilo, il giudice, valutato l'accordo per l'applicazione della pena lo ha ritenuto congruo rispetto all'imputazione contestata e la difesa non prospetta alcun profilo di illegalità della pena proposta.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 La