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Ordinanza — n. 19218/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on plea bargain grounds, correcting custody expense error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19218/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Caterina Floramo's appeal inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure due to the expiration of the statutory deadline for challenging plea bargain sentences. While the appeal raised issues regarding the lack of an acquittal sentence and alleged legal misclassification of facts, these grounds were no longer permissible after the specific legislative cutoff date. The Court also corrected a material error in the lower court's decision by removing the citation of 'suffered custody' expenses, which were inapplicable given Floramo's home detention status.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing judgments are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification errors, and penalty illegality; other grounds like lack of acquittal are inadmissible post-legislative cutoff, and qualification errors must be manifestly eccentric to be valid.

Parole chiave

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plea bargain appeal statutory deadline legal qualification error material error correction custody expense liability home detention inadmissible appeal testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 448, comma 2 cod. proc. pen.
pen., con il secondo motivo violazione dell'art. 448, comma 2, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo con un primo motivo viola- zione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con il secondo motivo violazione dell'art.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 619 cod. proc. pen.
In ultimo, quanto alla condanna alle spese di custodia cautelare, si tratta, con tutta evidenza di un errore materiale che questa Corte di legittimità può cor- reggere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. (cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
d.P.R. 309/90
73, comma 5, d.P.R. 309/90 e conseguente illegalità della pena, e con un terzo motivo illegalità della condanna alle "spese di sofferta custodia", es- sendo stata sottoposta esclusivamente alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo con un primo motivo viola- zione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con il secondo motivo violazione dell'art.
art. 619 cod. proc. pen
In ultimo, quanto alla condanna alle spese di custodia cautelare, si tratta, con tutta evidenza di un errore materiale che questa Corte di legittimità può cor- reggere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 ord. 3108 del 08/01/2018, Antoci
ord. n. 45391 del 21/11/2024, Luongo
Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619
l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valuta- tivi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619);
Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardella
Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardella, Rv.
Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata
(Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Tuttavia, emerge dall'esame degli atti (cui questa Corte di legitti- mità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORAMO CATERINA natQ. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 15/09/1990 avverso la sentenza del 17/01/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdats-axeciso-alle_pa-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 5781/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Caterina Floramo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo con un primo motivo viola- zione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con il secondo motivo violazione dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen. per erro- nea qualificazione giuridica dei fatti, che avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e conseguente illegalità della pena, e con un terzo motivo illegalità della condanna alle "spese di sofferta custodia", es- sendo stata sottoposta esclusivamente alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

3. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa in relazione al primo motivo- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Ancora, va rilevato, quanto al secondo motivo, che al di là della mera enun- ciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'er- ronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una for- mula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, neppure indi- cato, o sostanzianti l'erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza.

Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, N. 5781/2025 R.G. che, in sostanza, elude í limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Boua- roua, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, pale- semente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione e alle plurime cessioni di stupefacente ivi descritte, dovendo in particolare escludersi l'ammissi- bilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv 272252; conf. ord. n. 45391 del 21/11./2024, Luongo, non mass.); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valuta- tivi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619);

4. In ultimo, quanto alla condanna alle spese di custodia cautelare, si tratta, con tutta evidenza di un errore materiale che questa Corte di legittimità può cor- reggere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardella, Rv. 283650 - 01) Ed invero, è pacifico che in tema di patteggiamento, le spese di custodia cau- telare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409 - 01).

Tuttavia, emerge dall'esame degli atti (cui questa Corte di legitti- mità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), che la Floramo è stata sottoposta esclusivamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in ragione della peculiarità della situazione familiare documentata (cfr. provvedi- mento del GIP di Messina del 19/06/2024). Va, pertanto, eliminata la statuizione relativa alle "spese di sofferta custodia", che, peraltro, sarebbe stata improduttiva di ogni effetto pratico.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del N. 5781/2025 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Letto l'art. 619 c.p.p. corregge l'errore materiale nella sentenza impugnata disponendo l'eliminazione, in dispositivo e in motivazione, della dicitura "di sofferta custodia e". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così dec