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Ordinanza — n. 19214/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissible proportionality complaints under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Karim Ben Naser inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's sentencing and deportation revocation, arguing violations of proportionality principles regarding drug quantity and dosage potential. The court rejected these claims because the appellate court provided sufficient and logical reasoning based on statutory criteria for minor offenses, rendering the complaints legally impermissible in this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 132 e 133 c.p.: Complaints regarding the proportionality of criminal sanctions are inadmissible before the Court of Cassation if the lower court's decision is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility proportionality principle violation drug trafficking sentencing conditional suspension of sentence deportation revocation appeal testimone a carico domanda d'asilo di cittadino nigeriano falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
del Tribunale di Livorno, ha riqualificato il delitto ascritto all'imputato Karim Ben Naser nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26257/2022
Sez. 3, n. 26257/2022, Rv.
Sez. 5, n. 38606/2018
283279; Sez. 5, n. 38606/2018, Rv.
Sez. 7, n. 22398/2018
273823; Sez. 7, n. 22398/2018, Rv.
Sez. 4, n. 36078/2017
272997; Sez. 4, n. 36078/2017, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM BEN NASER nato il 27/11/1996 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 29 novembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Livorno, ha riqualificato il delitto ascritto all'imputato Karim Ben Naser nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena, ridotta per il rito prescelto e condizionalmente sospesa, in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, fatto commesso in Livorno il 18 giungo 2022. Ha revocato, altresì, l'espulsione dal territorio dello Stato. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e difetto di motivazione, in ordine alla mancata applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo di doglianza relativo al trattamento sanzionatorio si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, essendo il ragionamento della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte territoriale ha ben motivato circa la proporzionalità del trattamento sanzionatorio corrisposto all'imputato, in osservanza dei criteri ex artt. 132 e 133 cod. pen., all'esito della riqualificazione del fatto di reato nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, ritenendo che la pena base deve discostarsi in termini apprezzabili dal minimo edittale, tenuto conto del quantitativo di stupefacente detenuto, dell'elevato numero di dosi ricavabili dallo stesso, nonché delle diverse generalità fornite dall'imputato alle autorità procedenti.

Inoltre, la pena è stata ridotta per il rito prescelto e, considerata l'incensuratezza dell'imputato, ne è stata concessa la sospensione condizionale (fogli 2 e 3 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 3, n. 26257/2022, Rv. 283279; Sez. 5, n. 38606/2018, Rv. 273823; Sez. 7, n. 22398/2018, Rv. 272997; Sez. 4, n. 36078/2017, Rv. 270806).

3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 maggio2025 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA " CANC LERIA idente