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Ordinanza — n. 19213/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by drug traffickers regarding denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Adil Elajani and Karim Hammoudi inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellants argued for leniency, but the appellate court correctly identified their drug trafficking as an organized operation involving frequent transport of substances from a rural property. The Supreme Court ruled that the denial was legally sound because the appellants' prior convictions and the specific nature of their conduct outweighed any potential for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court may deny generic mitigating circumstances when the specific circumstances of the crime, such as organizational elements or prior convictions, demonstrate a high level of culpability that negates the need for leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking organization denial of leniency prior criminal record appellate court review gravi addebiti penali controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Avverso la sentenza gli imputati, per il tramite del loro difensore, hanno proposto unico ricorso con il quale lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
Correttamente poi i giudici di merito hanno applicato i principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il_ giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 3 Cost.
Art. 27, comma terzo, Cost.
3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
e 73, comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato dai giudice di primo grado).
art. 62-bis cod.pen
Avverso la sentenza gli imputati, per il tramite del loro difensore, hanno proposto unico ricorso con il quale lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.
art. 3 Cost
art. 133 cod. pen
Correttamente poi i giudici di merito hanno applicato i principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il_ giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.3,n.4071 del 15/11/2015
309, non è in contrasto con il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez.3,n.4071 del 15/11/2015, Rv.
Sez. 2 n. 5247 del 15/10/2020
27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2 n. 5247 del 15/10/2020, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELAJANI ADIL (CUI 04UXQ3U) nato il 14/12/1992 HAMMOUDI KARIM (CUI 05FXH4K) nato il 19/03/1991 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Firenze in data 12 gennaio 2021, ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa nei confronti di Elajani Adil e Hammoudi Karinn per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen. e 73, comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato dai giudice di primo grado).

2. Avverso la sentenza gli imputati, per il tramite del loro difensore, hanno proposto unico ricorso con il quale lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo riproduce doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 5 e 6) e attiene al trattamento punitivo benché sorretto da idonea e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di appello, con motivazione affatto illogica né carente, ha valorizzato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate per entrambi gli imputati, le modalità della condotta e, in particolare, il trasporto in auto della sostanza stupefacente in un frequente andirivieni dal capanno agricolo dal tetto del quale venivano estratti degli involucri che poi venivano consegnati agli acquirenti, quale sintomo di un'organizzazione sia pure embrionale posta alla base dell'attività di spaccio (pag.5).

Quanto alla dedotta ammissione di colpevolezza il giudice di secondo grado ha sottolineato che la stessa è avvenuta quando gli imputati erano già stati colti nella esecuzione delle condotte illecite. Non ha mancato poi la Corte territoriale di mettere in evidenza la capacità a delinquere degli imputati, desunta dalla condanna riportata per analogo reato commesso nell'anno 2020. La decisione della Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di legittimità la quale afferma che in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la qualificazione del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è in contrasto con il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez.3,n.4071 del 15/11/2015, Rv. 265712). Sul punto va ricordato che le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (Sez. 2 n. 5247 del 15/10/2020, Rv. 280639).

Correttamente poi i giudici di merito hanno applicato i principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il_ giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

4. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 L•nsigliera est. La Pr sidentf M tl Are