Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic grounds lacking specific legal correlation to the appealed decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Domenico inadmissible due to the generic nature of his complaint regarding omitted non-punishment grounds. The defendant argued the lower court failed to address Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this claim lacked specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected for indeterminacy because it did not correlate its arguments with the actual motivations provided in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds cited do not establish a specific correlation with the motivations of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO DOMENICO nato a BARI il 08/10/1989 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale locale, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di Domenico Bruno per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificato dal primo giudice.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato lamentando con motivo unico l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. poiché, a fronte di un apparato motivazionale non manifestamente illogico e coerente con gli elementi posti alla base del giudizio espresso, si limita ad esporre l'argomento secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla "sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." senza, tuttavia, confrontarsi con la motivazione posta né esporre le ragioni di diritto poste a sostegno della richiesta formulata. In proposito va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2025.