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Ordinanza — n. 19203/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty agreement due to waiver of non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court's penalty agreement sentence did not require motivation regarding non-prosecution grounds. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held that such grounds were waived by the parties' agreement on the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The waiver of non-prosecution grounds in a penalty agreement renders any subsequent appeal challenging those grounds inadmissible, as the principle of dispositiveness creates a preclusive effect on the entire proceedings.

Parole chiave

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penalty agreement appeal waiver of non-prosecution inadmissible appeal preclusive effect dispositiveness principle Article 599 bis Article 129 responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause pre- viste dall'articolo 129 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 610 cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Legge 23.6.2017 n. 103
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
articolo 129 cod. proc. pen
non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause pre- viste dall'articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all'articolo 599 bis cod.
articolo 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato
pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
276102 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini
(Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv.
Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, Calabrese ed altri
Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro
231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv.
Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv.
Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro
240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri
241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri
243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERLICCHIO MAICHOL ANDREA nato a NARDO' il 09/11/2001 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE Glato-aus.Lizazikt-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 5603/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Sterlicchio Maichol Andrea ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concor- data ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze rela- tive a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause pre- viste dall'articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all'articolo 599 bis cod. proc. pen.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (cfr.

Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichia- rato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.F1,R. n. 309 del 1990). In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., intro- dotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudi- N. 5603/2025 R.G. ce di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella ri- nuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore de