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Ordinanza — n. 19202/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19202/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a manifest lack of specific grounds. The appellant argued for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the Court found the appeal merely assertive without factual or legal support. The decision upheld the lower court's refusal based on the appellant's prior record and the procedural nature of the summary trial.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as generic assertions without factual or legal reasoning do not constitute a valid challenge to the lower court's decision on mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances lack of specific grounds summary trial procedure penal code article 62-bis responsabilità penale sospensione di pena garante nel rapporto obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confer- mato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 14 giugno 2022, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Giuseppe Lanza era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R.
Art. 62 bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
art. 62 bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3 n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008
Sez. 4 n. 22589 del 18/04/2024
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 18/02/1993 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 5588/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bari ha confer- mato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 14 giugno 2022, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, Giuseppe Lanza era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/ 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto asso- lutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utiliz- zati nel provvedimento impugnato, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle de- duzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determina- zione della pena cfr.

Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). 2.1. La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, manifestandone piena adesione, le ragioni per cui il giudice di primo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'impu- tato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01), in particolar modo evidenziando la mancanza di elementi positivamente valutabili, avuto riguardo alla presenza di una precedente condanna definitiva per gravi ed analoghi reati, nonché alla circostanza che, contrariamente da quanto asserito dalla difesa, l'applicazione delle circo- stanze attenuanti generiche non può fondarsi ex se sulla scelta del rito abbreviato.

Come ricordato, in ultimo, da Sez. 4, n. 22589 del 18/04/2024, Ben Amara Bilel, non mass. in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'appli- cazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di de- N. 5588/2025 R.G. finire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconosci- mento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'impu- tato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01;

Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 - 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861 - 01; Sez. 4, n. 17537 del 01/04/2008, Kalile, Rv. 240394 - 01). Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giu- dice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila