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Ordinanza — n. 19190/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning on generic mitigating circumstances reduction below maximum extent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19190/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Esposito's appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis, of the Code of Criminal Procedure. Esposito argued the first instance court failed to justify reducing the penalty for generic mitigating circumstances below the maximum extent, while the prosecution contended the sentence matched the agreed terms. The court ruled the issue did not affect the legality of the penalty and thus lacked standing for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence as lacking reasoning on the reduction of penalty for generic mitigating circumstances is inadmissible if the issue does not concern the legality of the penalty and merely questions the agreed sanctioning treatment.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal generic mitigating circumstances penalty reduction lack of reasoning Cassation procedure sanctioning agreement proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
deducendo la mancanza dì motivazione sulla riduzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GIOVANNI nato a NAPOLI il 22/09/1988 avverso la sentenza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di BIELLA Idato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Giovanni Esposito ricorre per cessazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. deducendo la mancanza dì motivazione sulla riduzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima estensione; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.), atteso che la questione dedotta, oltre a censurare il trattamento sanzionatorio determinato in misura conforme a quella concordata tra le parti, non incide sulla legalità della pena; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delie ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. DicNara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec