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Ordinanza — n. 19186/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on sentencing as original judgment was sufficiently motivated and legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19186/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Giangrande inadmissible and ordered him to pay court costs. Giangrande challenged a Palermo Court of Appeal sentence, arguing regarding the punitive treatment, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical. The decision relied on the principle that an appeal fails when the contested judgment adequately addresses the defendant's defenses and the sentence is justified by established facts like recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is sufficiently motivated and the appeal raises only a single ground regarding sentencing without demonstrating a lack of logical reasoning or adequate examination of defensive arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Review Sufficient Motivation Recidivism Justification Court Costs Award Single Ground Appeal adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGRANDE MARCO (CUI 04BP9H3) nato a PALERMO il 05/10/1990 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Giangrande avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda in particolare pagina 2 della motivazione in cui si rileva, oltre alla mancata allegazione di specifici elementi favorevoli al ricorrente, che la pena è di poco superiore al minimo edittale in considerazione della riconosciuta recidiva reiterata e infraquinquennale); ritenuto che all'inannmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consigl stensore Il Preside re