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Ordinanza — n. 19185/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19185/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Tomasz Pawlowski inadmissible due to generic grounds and procedural flaws. The appellant argued against a lower court's judgment on liability, but the court found the arguments merely repetitive and lacking logical or legal merit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds, is merely factual repetition, or fails to substantiate arguments with logical or legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural defects repetitive arguments court costs Corte di Cassazione civil procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAWLOWSKI TOMASZ nato il 06/04/1973 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Tomasz Pawlowski avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura in merito al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logití o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 a