Italian Court dismisses appeal as merely repetitive of already decided criminal liability issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against a criminal judgment regarding offenses under Articles 341-bis and 337 of the Penal Code, but the court found the new arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal offered no fresh legal grounds and dismissed it while imposing financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis and 337 of the Penal Code; An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the contested judgment without new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANDREA nato a CORLEONE il 13/08/1997 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7, quanto alla esclusione della dedotta resistenza passiva e alla reazione violenta tenuta dall'imputato, e le pagine da 7 a 9, quanto alla presenza di soggetti diversi dagli operanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 re estensor