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Ordinanza — n. 19181/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19181/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gioachino Ragaccio inadmissible and ordered him to pay court costs. Ragaccio challenged a Palermo Court of Appeal judgment regarding liability and sanctions, arguing points that the court found were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected in the lower decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and legal merit, leading to the dismissal of the request and a financial penalty for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected in the contested judgment, lacking novelty or legal merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments Corte di Cassazione procedural dismissal court costs award impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGACCIO GIOACHINO nato a CANICATTI' il 28/02/1982 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gioachino Ragaccio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 5 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14