Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19178/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19178/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Vassallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as merely repetitive factual complaints lacking legal merit, dismissed the second ground for not being properly argued in the lower court, and found the third ground insufficient despite the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the arguments failed to meet the strict requirements for admissibility at the level of jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist solely of factual complaints without new legal arguments, if grounds were not properly deduced in the lower instance, or if they merely repeat arguments already examined by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural defects repetitive arguments lack of new evidence court costs award criminal procedure Supreme Court review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 61, n. 1 e 2 cod. pen.
c) il terzo motivo investe la determinazione del trattamento punitivo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all'art. 61, n.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio
(Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv.
Corte cast. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO FRANCESCO nato a MONREALE il 02/01/1975 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Vassallo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per il seguente ordine di ragioni:

a) il primo motivo è costituito da doglianze, per lo più in fatto, volte a sollecitare, sulla base delle mere asserzioni del ricorrente, una non consentita rivalutazione delle fonti di prova e, comunque, è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità delle invocate scriminanti e al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 10);

b) il secondo motivo non è stato dedotto in appello e, in ogni caso, i suoi presupposti non emergono con evidenza dagli atti;

c) il terzo motivo investe la determinazione del trattamento punitivo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all'art. 61, n. 1 e 2 cod. pen., benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 11); ritenuto, inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consig e estensore