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Ordinanza — n. 19177/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely confutatory and repetitive of already decided non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19177/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Barraco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Barraco challenged a Palermo Court of Appeal decision that denied his request for a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled the appeal was merely confutatory and repetitive of arguments already adequately examined and rejected in the lower judgment without logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely confutes or repeats arguments already adequately examined and rejected in the challenged judgment without presenting new logical or legal grounds.

Parole chiave

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non-punishment cause Article 131-bis inadmissible appeal merely confutatory repetitive arguments court costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACO GIUSEPPE nato a MARSALA il 25/12/1997 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Barraco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente confutativo e riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C