Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere grievances and confutative arguments regarding non-punishment plea.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Aurilio Liborio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Liborio argued against the lower court's rejection of his non-punishment plea under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the facts lacked offensiveness. The court rejected these arguments as mere grievances and confutative reasoning that merely reproduced the already-disputed points without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere grievances regarding facts or confutative arguments that merely reproduce points already adequately examined and dismissed by the judgment under attack.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURILIO LIBORIO nato a PALERMO il 24/07/1969 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Liborio Audio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e chiesto la rinnessione degli atti al Presidente della Corte; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi costituiti, il primo, da mere doglianze in punto di fatto, e il secondo, da argomentazioni di carattere confutativo, e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 1 a 3 in cui, quanto al diniego della causa di non punibilità, si è esclusa, con motivazione non manifestamente illogica, la minima offensività del fatto); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 ré stenso