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Ordinanza — n. 19175/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already rejected on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Pagano inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of those already thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment regarding criminal liability and non-punishment grounds. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the appellant was condemned to pay expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces grounds that are merely reproductive of those already adequately examined and rejected on the merits by the judgment under appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
repetitive grounds inadmissible appeal merits already decided criminal liability court costs award motivi di cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ANTONIO nato a LUCCA SICULA il 30/01/1956 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Pagano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità ed al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 1 a 3 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 apri