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Ordinanza — n. 19174/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely reproducing already adjudicated liability criticism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's liability judgment, but the court found his arguments were merely a reproduction of criticisms already adequately examined and rejected with correct legal reasoning in the appealed decision. Consequently, the court ruled that the appellant failed to propose a new ground for review, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism already adequately examined and rejected with correct legal arguments in the decision under appeal.

Parole chiave

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merely reproductive appeal already adjudicated criticism inadmissible appeal court costs and fine Cassazione ordinanza ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ALESSANDRO nato a CARINI il 15/08/1994 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Conti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consi estensore Il Presi te