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Ordinanza — n. 19173/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a mere reproduction of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19173/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Antonino Pinto inadmissible, ruling it was a mere reproduction of arguments already rejected by the lower court. Pinto challenged a decision regarding arbitrary exercise of rights, specifically concerning the application of violence against things under Article 392 of the Penal Code. The court affirmed that the lower court correctly dismissed the claim because the conduct did not constitute a new violation but rather a modification of property use that already failed to meet the legal threshold for criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 392 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the court below without presenting new grounds or correcting logical errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive argument violence against things arbitrary exercise of rights Article 392 Penal Code procedural dismissal costs of appeal misura di contenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 392 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 392 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO ANTONINO nato a MISTRETTA il 24/04/1979 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Pinto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in merito al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6 e 7 in cui la Corte territoriale ha escluso che la condotta ascritta al ricorrente sia ontologicamente diversa da quella contestata, affermando che anche l'impedimento all'esercizio del diritto di servitù, nella specie realizzato tramite l'apposizione del lucchetto, configura la "violenza sulle cose" rilevante ai fini del reato di cui all'art. 392 cod. pen.); ritenuto, infatti, che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché, come accaduto nel caso di specie, l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (così, da ultimo, Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consi re stensore