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Ordinanza — n. 19172/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for mere factual complaints and lack of new legal arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's judgment on factual grounds and sentencing severity, but the court found these arguments merely reproducible complaints without new legal substance. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere factual complaints or reproducible criticisms of the lower court's assessment of facts and sentencing, lacking new legal arguments or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints reproducible arguments sentencing review court costs award reiterazione di reati penali adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS ROBERTO nato a SASSARI il 02/12/1978 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Fois avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine da 9 a 12, quanto al primo profilo, e pagina 13, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla valutazione di congruità della pena base, determinata nel minimo edittale, e dell'aumento per la continuazione, la cui entità è stata giustificata in ragione della gravità dei fatti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consigl. estensore Il Pre19ent