Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19170/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already rejected criminal liability arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Murabito inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appeal's arguments were merely reproductions of previously rejected points regarding criminal liability and the requested 'scrinninante' under Article 393-bis of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the appellant failed to present new grounds, leading to a dismissal and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 393-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower court without presenting new grounds or legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproductive arguments criminal liability scrinninante Article 393-bis court costs Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393-bis c.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 393- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURABITO GIUSEPPE nato a SAN CATALDO il 26/05/1984 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Murabito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed alla invocata scrinninante di cui all'art. 393- bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consi e estensore Il Pres