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Ordinanza — n. 19169/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments lacking critical comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19169/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the two grounds raised regarding liability and mitigating circumstances were merit-based and lacked adequate critical engagement with the lower court's arguments. The court held that the first ground correctly identifies coercion as sufficient for the crime of violence against a public official, while the second ground properly notes the statutory prohibition on overriding recidivism with general mitigating factors. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine for the frivolous nature of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are purely merit-based and fail to provide a critical comparison with the contested judgment, rendering them immune from logical or legal defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit-based arguments lack of critical comparison recidivism prohibition public official violence violenza contro le autorità coazione penale reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
287598 - 02); ritenuto, inoltre, che, quanto al secondo motivo, l'art. 69, comma quarto, cod.
Art. 366, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Ghouila, Rv. 287598 - 02
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI LEONARDO nato a CATANZARO il 29/07/1982 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Berlingieri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi, in merito al giudizio di responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, connotati da argomenti di merito e privi di adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che risultano immuni da vizi logici o giuridici (cfr. pagina 1 della motivazione); ritenuto, quanto al primo motivo, che ai fini della configurabilità del delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, è sufficiente l'esercizio, da parte dell'agente, di qualsiasi coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico (Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, dep. 2025, Ghouila, Rv. 287598 - 02); ritenuto, inoltre, che, quanto al secondo motivo, l'art. 69, comma quarto, cod. pen. pone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consigli estensore Il Pr