Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to argue second point on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Florin Vandan Silaghi inadmissible and ordered him to pay costs. The court ruled that the first ground of appeal was generic and merely reproduced arguments already rejected in the lower court's judgment, while the second ground was not properly deduced during the appellate proceedings. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine of three thousand euros for failing to propose the appeal without valid cause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repetitive of previously rejected arguments, or if a specific ground was not properly deduced in the appellate instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILAGHI FLORIN VANDAN nato il 09/09/1995 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Florin Vandan Silaghi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:
a) il primo motivo è generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 1 della motivazione);
b) il secondo motivo non è stato dedotto in appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consigli tensore Il Pre