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Ordinanza — n. 19167/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints without legal merit and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19167/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Saverio Ramondino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal consisted solely of generic factual complaints and conjectural arguments regarding criminal responsibility, which were not supported by logical reasoning or legal vices. Consequently, the lower court's confirmation of the crime was upheld, and the appellant was condemned for filing the appeal without sufficient cause.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on mere complaints, conjectural arguments, or generic assertions regarding facts and law that do not manifestly contradict the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints conjectural arguments procedural costs criminal responsibility Corte di Cassazione art. 366 c.p.c. difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMONDINO SAVERIO nato a VIBO VALENTIA il 04/08/1992 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Saverio Ramondino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, di carattere congetturale e generiche in ordine alla responsabilità per il reato ascritto, confermata dalla Corte territoriale con argomentazioni non manifestamente illogiche ed immuni da vizi giuridici (si veda pagina 1 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consiu e