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Ordinanza — n. 19165/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds regarding diminished capacity and sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19165/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carlo Lattarulo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments merely reproduced previous criticisms regarding criminal liability and sentencing that had already been properly addressed in the lower court's judgment. Consequently, the decision upheld the original ruling on diminished capacity without re-examining the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must present new arguments; repetitive grounds regarding diminished capacity and sentencing balance do not justify reopening a judgment already decided on correct legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds diminished capacity criminal liability sentencing balance court costs Cassation procedure menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. b31 del 27/11/2018, dep. 2019, Tinnpanaro, Rv. 275525
Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018, Rv. 273170
Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018, Rv. 273170), non essendovi incompatibilità tra il vizio parziale di mente e l'elemento psicologico del reato, residuando pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere (Sez.
Sez. 6, n. 9202 del 17/10/2000, dep. 2001, Riva, Rv. 218410
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARULO CARLO nato a ROCCELLA IONICA il 21/04/1969 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Lattarulo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura 'relativi al giudizio di responsabilità in ordine a tutti i reati ascritti e al trattamento sanzionatorio (mancata esclusione della recidiva e bilanciamento delle circostanze) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 5); ritenuto, in particolare, che nell'ipotesi, quale quella in esame, di reato commesso da soggetto a capacità diminuita, l'indagine sulla colpevolezza va compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace (Sez. 2, n. b31 del 27/11/2018, dep. 2019, Tinnpanaro, Rv. 275525;

Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018, Rv. 273170), non essendovi incompatibilità tra il vizio parziale di mente e l'elemento psicologico del reato, residuando pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere (Sez. 6, n. 9202 del 17/10/2000, dep. 2001, Riva, Rv. 218410); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consi I estensore Il Pres