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Ordinanza — n. 19164/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic repetition of lower court's reasoning on lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19164/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Morchid Bilal inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appeal's arguments were merely a generic reproduction of the reasoning already used by the Court of Appeal of Catanzaro to reject the claim regarding the lack of psychological element. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide new substantive grounds, leading to the dismissal of the request and the imposition of financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds already examined and rejected by the lower court without presenting new, specific, and convincing arguments to overturn the previous decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic repetition lack of new evidence court costs Italian criminal procedure reproductive argument Corte di Cassazione difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCHID BILAL nato il 09/08/2003 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Morchid Bilal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo della medesima censura dedotta in appello (carenza dell'elemento psicologico per difetto di prova della notifica dell'ordinanza cautelare tradotta nella lingua dell'imputato) già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti non manifestamente illogici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3 in cui si è affermato che l'imputato conosceva la lingua italiana tanto da avere risposto a tono agli operanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 sens