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Ordinanza — n. 19163/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Emilio Nocito inadmissible and ordered him to pay legal costs. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of previous criticisms regarding generic mitigating circumstances and the substitution of custodial sentences, which had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catanzaro. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new legal grounds and imposed a fine for the frivolous nature of the procedural challenge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower court without presenting new legal grounds or substantive corrections to the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Repetitive Arguments Generic Mitigating Circumstances Court of Cassation Procedural Costs Substitution of Sentence attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCITO EMILIO nato a CASTROVILLARI il 20/12/1993 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Emilio Nocito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consi stensore Il Presi