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Ordinanza — n. 19161/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for being factually repetitive and lacking new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Elena Verge inadmissible and ordered her to pay court costs. The court found the appeal's arguments were merely a reproduction of facts already thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was dismissed because it offered no new legal grounds to justify a re-examination of the liability judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces facts already adjudicated without presenting new legal arguments or distinct grounds for re-examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive facts lack of new arguments court costs judicial economy motivazione inadeguata delle censure costituzionali inadempimento reiterato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGE ELENA nato il 19/03/1976 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Elena Verge avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità (breve durata del controllo) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consi I tensore Il Presi