Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19155/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and merely repetitive grounds regarding the timing of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19155/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were either manifestly unfounded or merely repetitive of arguments already adequately addressed by the lower court. The appellant challenged the determination of the crime's commission date, but the appellate court had already thoroughly examined the defense and rejected claims regarding the notification date versus the police inspection. The Supreme Court upheld this decision, citing established jurisprudence that presumptive evidence of the crime's timing is sufficient unless rigorously rebutted, and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 334 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or merely repetitive of arguments already exhaustively examined by the court of first instance, and the determination of the crime's timing based on presumptive evidence remains valid absent rigorous proof to the contrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds repetitive arguments timing of crime commission presumptive evidence standard court costs award defense rights violation azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 334 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 334 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, Parisi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIDA DOMENICO nato a CATANZARO il 31/07/1968 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; t OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Maida avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, attraverso un unico motivo, deduce delle censure, in parte, manifestamente infondate, con riferimento alla indicazione del tempus commissi delicti, e, in altra parte, meramente riproduttive di doglianze relative alla responsabilità del ricorrente già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale esamina specificamente e in modo esaustivo la questione relativa al trasferimento a Rubino dell'immobile ove si trovavano i beni sequestrati di cui l'imputato era stato nominato custode); ritenuto che, quanto alla prima questione, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha escluso la violazione del diritto di difesa e, soprattutto, ogni profilo di indeterminatezza dell'imputazione, che fa riferimento sia alla data di notifica del provvedimento del Giudice dell'esecuzione che a quella del sopralluogo eseguito dai Carabinieri; ritenuto, peraltro, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (così, da ultimo, Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 2019, Parisi, Rv. 275030); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 20