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Ordinanza — n. 19149/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing already decided arguments on crime and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19149/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Adlan Wlya inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the two grounds of appeal regarding the definition of the crime under Article 582 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected in the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appellant failed to present new legal reasoning, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 582 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of second instance, failing to introduce new legal reasoning or substantive challenges.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive arguments Article 582 Penal Code generic mitigating circumstances court costs and fine Corte di Cassazione procedural dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 582 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADLAN WLYA nato il 18/11/1979 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Wlya Adlan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi, relativi alla non configurabilità del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consigliere,,estensore Il Presid nte