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Ordinanza — n. 19147/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing grounds due to sufficient reasoning in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19147/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on a ground concerning the determination of the punitive treatment. Although the appellant argued for a different sentencing outcome, the Court of Appeal's decision was deemed sufficiently motivated and logically sound regarding the defense's arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is based on a ground affecting the determination of the punitive treatment, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and not illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility determination of punitive treatment sufficient motivation requirement procedural dismissal procedural costs and fine motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMI ADIL nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Adil Rami avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consigl estensore Il Presi nte