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Ordinanza — n. 19146/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic recidiva argument already adjudicated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding recidiva, but the court found the new grounds merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appellant failed to propose a novel legal argument, resulting in the dismissal of the appeal and a financial penalty.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma quarto, cod. pen.; An appeal based on generic arguments already adjudicated by the lower court is inadmissible as it lacks novelty and fails to meet the requirement of presenting a distinct legal ground for review.

Parole chiave

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recidiva inammissibilità argomenti generici Corte di Cassazione spese processuali spesa periodica infrazioni uniche e continuate revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma quarto, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANELLA GIUSEPPE nato a VITTORIA il 25/01/1978 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Giordanella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 4) che, peraltro, ha sottolineato che tale recidiva è stata già riconosciuta in due precedenti condanne; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 e estensore Il P