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Ordinanza — n. 19144/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grievances and failure to address evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19144/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Franco Campanella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding criminal responsibility were merely generic censes without engaging with the lower court's reasoning, while claims about evidence evaluation were rejected as mere complaints rather than substantive legal arguments. Furthermore, the court dismissed the claim regarding the lack of punishability because the lower court correctly identified the defendant's negative personality based on the severity and repetition of his escape incidents.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic complaints or mere expressions of dissatisfaction without engaging with the contested judgment's logic or evidence are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic censure evidence evaluation negative personality court costs criminal liability Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
c) il quinto motivo di ricorso, relativo alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 364, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
c) il quinto motivo di ricorso, relativo alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA FRANCO nato a MONZA il 22/01/1961 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Campanella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

a) il primo e il quarto motivo di ricorso, attinenti alla responsabilità per il reato contestato, si limitano a generiche censure, non misurandosi affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che risultano immuni da vizi logici o giuridici (v. le pagine 3 e 4);b) il secondo e il terzo motivo ricorso, riguardanti la erronea valutazione delle prove, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze dirette a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza confrontarsi realmente con gli elementi probatori, esaminati dalla Corte territoriale con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. in particolare le pagine 3 e 4 );

c) il quinto motivo di ricorso, relativo alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte posto a fondamento del rigetto della richiesta, non l'abitualità della condotta, come sostiene il ricorrente, ma la sua intrinseca gravità desunta dalla reiterazione dei due episodi di evasione a distanza di pochi giorni e in orari diversi, reputata sintomatica della negativa personalità dell'imputa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Consiglier estensore Il