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Ordinanza — n. 19143/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to raise non-punishment cause in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Florina Vaduva inadmissible and ordered her to pay court costs. The court ruled that the first and third grounds were generic repetitions of arguments already properly examined and rejected in the appellate judgment. Furthermore, the second ground regarding the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code was not raised during the appeal proceedings, and even if raised, it requires factual investigations beyond the scope of a legitimacy review. Consequently, the court dismissed the appeal and condemned the appellant to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are generic or merely repetitive of lower court decisions, or if causes of non-punishment were not properly deduced in the second instance and require factual findings outside the scope of the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishment cause second instance procedural costs legitimacy review repetitive arguments perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
le pagine 3 e 4); ii) le censure di cui al secondo motivo di ricorso, attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
le pagine 3 e 4); ii) le censure di cui al secondo motivo di ricorso, attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VADUVA FLORINA nato il 06/02/1997 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Florina Vaduva avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:

i) il primo e terzo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla carenza dell'elemento psicologico e alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (cfr. le pagine 3 e 4); ii) le censure di cui al secondo motivo di ricorso, attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono state dedotte in appello; iii) in ogni caso l'invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta in questa Sede essendo necessari, al fine della verifica dei suoi presupposti, ulteriori accertamenti fattuali estranei al giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02). ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 fè estensore I