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Ordinanza — n. 19062/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19062/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19062/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Rubino Sergio, nato a Napoli il 05/12/1971, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 24/05/2024; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, sull’accordo delle parti applicava a Rubino Sergio, per il reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. 43/1973 (per la detenzione a fini di vendita di Kg. 514,800 di TLE di contrabbando), la pena di anni 2 di reclusione e 1.716.000,00 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 291-bis d.P.R. 43/1973, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19062/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, sull’accordo delle parti applicava a Rubino Sergio, per il reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. 43/1973 (per la detenzione a fini di vendita di Kg. 514,800 di TLE di contrabbando), la pena di anni 2 di reclusione e 1.716.000,00 euro di multa.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina sanzioni penali esenzione dalla pena contravvenzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 291-bis d.P.R. 43/1973
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, sull’accordo delle parti applicava a Rubino Sergio, per il reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. 43/1973 (per la detenzione a fini di vendita di Kg.
art. 129 cod. proc. pen
Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Rubino Sergio, nato a Napoli il 05/12/1971, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 24/05/2024; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, sull’accordo delle parti applicava a Rubino Sergio, per il reato di cui all’art. 291-bis d.P.R. 43/1973 (per la detenzione a fini di vendita di Kg. 514,800 di TLE di contrabbando), la pena di anni 2 di reclusione e 1.716.000,00 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge con riguardo alla mancanza di motivazione sull’esistenza di cause di proscioglimento dell’imputato.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In relazione al proposto generico motivo di censura, è nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in