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Ordinanza — n. 19036/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to evidence evaluation and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tessa Pierluigi inadmissible. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence and refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing violations of procedural law regarding evidence evaluation. The court rejected these claims because challenges to the judge's discretion in weighing evidence and applying sentencing guidelines fall outside the scope of cassation review, which is limited to legal errors and logical flaws in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.; Art. 533 c.p.p.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of evidence or the discretionary application of mitigating circumstances, as such matters belong exclusively to the trial judges.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence evaluation review discretionary sentencing generic mitigating circumstances judicial discretion limits traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 c.p.p.
Quanto al primo motivo, la dedotta violazione di legge è inammissibile, in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt.
Art. 533 c.p.p.
ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
articolo 62-bis cod. pen
e vizio di motivazione (in relazione al giudizio di colpevolezza); con un secondo motivo, violazione dell’articolo 62-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
art. 192 c.p
Quanto al primo motivo, la dedotta violazione di legge è inammissibile, in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F.
ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri
253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv.
Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro
264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M.
271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa
Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, Petricone
245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, Petricone, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, Zarouali
Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
2024, Zarouali, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Tessa Pierluigi, nato a Milano il 14/08/1981, avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza del GUP Tribunale di Milano del 29/05/2023, che aveva condannato Tessa Pierluigi in ordine al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (esclusa l’aggravante di cui all’articolo 80), alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, rideterminava la pena inflitta in mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previo riconoscimento dell’ipotesi di cui al comma 5 della norma incriminatrice.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione 192 c.p.p. e vizio di motivazione (in relazione al giudizio di colpevolezza); con un secondo motivo, violazione dell’articolo 62-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, la dedotta violazione di legge è inammissibile, in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Inammissibile è poi la deduzione del vizio di motivazione, in cui il ricorrente, a fronte della ricostruzione del fatto e degli elementi di prova operata alle pagine 3 e 5 della sentenza gravata (in cui si erano valorizzate il rinvenimento, all’interno della Casa circondariale di Milano Opera, di stupefacente suddiviso in dosi per complessivi 64 grammi e occultato nelle parti intime, e si erano confutate le argomentazioni difensive), sollecita a questa Corte a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio evidentemente preclusa in sede di legittimità e propone, in ogni caso, una propria personale ricostruzione delle risultanze istruttorie divergente da quella effettuata concordemente dai due giudici del merito.

Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove testimoniali, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).

La doglianza, in tale prospettiva inquadrata, non offre una critica ragionata ai criteri logici seguiti dalla sentenza impugnata per la valutazione dell’apparato probatorio, risultando di tal guisa inammissibile. 3.2. Manifestamente infondata è la seconda doglianza: la Corte territoriale, dopo aver derubricato il fatto nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 73, ritiene di non partire dal minimo edittale e di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in ragione del contesto (carcere) ove il reato è maturato.

Tale motivazione non si pone in frizione con l’orientamento di questa Corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis, v.

Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, Petricone, n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, Zarouali, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Situazione certamente non ricorrente nel caso di specie.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali