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Ordinanza — n. 19025/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-occasional drug dealing conduct under Article 73, comma 5, DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19025/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Claudio Caudullo inadmissible. The appellate court confirmed that the defendant's drug dealing involved eight distinct episodes occurring within a short timeframe, proving the conduct was not occasional. The court ruled that the statutory requirement for minimal criminal offensiveness was met because the frequency of the acts negated the possibility of occasional dealing.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The provision applies only to cases of minimal criminal offensiveness, where the quantitative and qualitative elements of the conduct must collectively demonstrate a lack of occasionality, rendering the specific clause inapplicable when the frequency of acts proves otherwise.

Parole chiave

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drug trafficking occasional dealing minimal criminal offensiveness cassation inadmissibility DPR 309/1990 trasferimento di azioni cessione multipla divieto di cessione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010
Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi da questa Corte nella sua massima composizione, che ha in primo luogo evidenziato (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
Sez. U, n.51063 del 27/09/2018
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Caudullo Claudio, nato a Catania il 10/12/1994, avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 20/12/2018, che aveva condannato Caudullo Claudio in ordine al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo e unico motivo, violazione di legge laddove la sentenza non ritiene di riconoscere l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello evidenzia come l’attività di osservazione svolta dagli operanti avesse consentito di accertare ben otto episodi di cessione nell’ambito di un ridotto arco temporale (20-30 minuti), circostanza che depone per la non occasionalità della condotta. Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi da questa Corte nella sua massima composizione, che ha in primo luogo evidenziato (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», successivamente confermando (Sez.

U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d