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Ordinanza — n. 19015/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible for generic lack of reasoning on acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19015/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the cassation appeals filed by two defendants against a plea-bargain sentencing judgment. The defendants argued that the trial court failed to provide sufficient reasoning regarding the existence of acquittal grounds, yet the Court held that such generic complaints are barred by law. Consequently, the Court ruled that the specific statutory exceptions for appealing plea-bargain sentences do not cover general defects in the reasoning of the acquittal assessment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against plea-bargain sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality, excluding generic challenges to the reasoning on acquittal grounds.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal admissibility acquittal grounds reasoning waiver of nullity procedural costs allocation testimonianza inattendibile alibi domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
I ricorsi(da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022
269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA Suiricorsi propost i da :

1. Elkotbi Imad, nato in Marocco il 20/08/1991 (CUI 04IO5MA) ;

2. Ghazouani Abderrahim, nato in Marocco il 10/09/1968 , avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza del 17/10/2024; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti RITENUTO IN FATTOE IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Vicenza , sull’accordo delle parti applicava a Elkotbi Imade Ghazouani Abderrahim, per ilreato di cui a gli ar t t. 81 c.p., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 , rispettivamente, la pena di anni 2 di reclusione e 1.400,00 euro di multa, e anni 1 mesi 4di reclusione e 1.000,00 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza g l i imputat i propon gono separato ricorso per cassazione, i cui contenuti sono tuttavia assolutamente sovrapponibili , in cui si lamenta violazione di legge con riguardo alla mancanza di motivazionesull’esistenza di cause di proscioglimentodell’imputato.

3. I ricorsi(da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. -disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In relazione al proposto generico motivo di censura, è nozione consolidata che l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ma l’eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo econtraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità deiricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00per ciascun ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/05