Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to high drug purity negating minor offense exception under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lorè Italo inadmissible. The appellate court found that the cocaine possessed by the defendant was exceptionally pure (over 86%), allowing for over 500 individual doses, which demonstrates habitual and professional conduct rather than minor criminality. The court ruled that because this quantitative factor overwhelmingly negates the condition for the minor offense exception under Article 73, Paragraph 5 of the relevant decree, the appeal lacks legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The exception for minor criminal offense applies only when all statutory indicators of low offensiveness are present, and the presence of a single negating factor, such as high drug purity indicating professional activity, renders the exception inapplicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lorè Italo, nato a Brindisi il 07/07/1975, avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Brindisi del 28/11/2023, che aveva condannato Lorè Italo in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 21.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo e unico motivo, violazione di legge laddove la sentenza non ritiene di riconoscere l’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello (pag.
4) evidenzia come la droga rinvenuta in possesso dell’imputato (gr. 98 di cocaina) fosse particolarmente pura (oltre l’86%), da cui potevano ricavarsi ben 564 dosi singole, circostanza che denota abitualità e professionalità nella condotta. Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi da questa Corte nella sua massima composizione, che ha in primo luogo evidenziato (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», successivamente confermando (Sez.
U, n.51063 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d