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Ordinanza — n. 19010/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking sentencing, citing lack of positive evidence for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19010/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Martucci inadmissible regarding his drug trafficking conviction. The appellant argued for personal consumption, generic mitigating circumstances, and a corrected sentence calculation, but the lower court's findings were deemed non-censurable. The court upheld the dismissal because the absence of positive evidence justified denying mitigating factors and the sentencing error was a correctable material flaw rather than a legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 73, 75 d.P.R. 309/90; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 81, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the penalty or deny generic mitigating circumstances without positive evidence, and material computational errors in sentencing are correctable but do not render the appeal admissible if the reasoning remains logical.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing generic mitigating circumstances continuation of crime inadmissible appeal sentencing discretion traffico aggravato di stupefacenti altri capi d'accusa confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990
Art. 75 d.P.R. 309/1990
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125
articolo 62-bis cod. pen
309/90 (in relazione alla destinazione al consumo personale anziché allo spaccio); con un secondo motivo, violazione dell’articolo 62-bis cod. pen., in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; con un terzo motivo, violazione degli articoli 81 e 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Martucci Massimiliano, nato a Brindisi il 10/11/1997, avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi del 14/03/2019, che aveva condannato Massimiliano Martucciin ordine al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, quale aumento in continuazione della pena irrogata con sentenza n. 465/2017, irr. 10/12/2017.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in relazione agli articoli 73 e 75 d.P.R. 309/90 (in relazione alla destinazione al consumo personale anziché allo spaccio); con un secondo motivo, violazione dell’articolo 62-bis cod. pen., in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; con un terzo motivo, violazione degli articoli 81 e 133 cod. pen., in relazione alla commisurazione dell’aumento per continuazione, ritenuto frutto di un errore materiale del primo giudice.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo la Corte territoriale motiva la destinazione allo spaccio dal rinvenimento, assieme alla modesta quantità di stupefacente, di materiale per il taglio e il confezionamento e della somma contante di 1.395 euro in banconote di piccolo taglio. Trattasi di valutazione non manifestamente illogica, non censurabile in questa sede di legittimità, in cui è preclusa la rilettura del compendio probatorio al di fuori degli angusti limiti (soprattutto in caso di “doppia conforme”) del vizio di motivazione che, come detto, non sussiste. 3.2.

Manifestamente infondata è la seconda doglianza: la Corte territoriale esclude il riconoscimento delle circostanze atipiche in ragione dell’assenza di elementi positivi di valutazione e della presenza, nonostante la giovane età, di un precedente specifico, motivazione che fa buon governo dei principi espressi da questa Corte, secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice – come nel caso in esame, in cui in senso analogo si era pronunciato il giudice di primo grado - con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01;

Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». 3.3. Inammissibile è anche il terzo motivo, in cui si contesta la dosimetria della pena, avendo la Corte di appello ritenuto inammissibile l’analoga doglianza per difetto di specificità, a fronte di una motivazione congrua ancorché affetta da un errore di computo, debitamente corretto. La sentenza fa buon governo dell’orientamento di legittimità secondo cui, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila